Amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c. (oggi art. 2396 quater c.c.) – Rientra nella nozione di «amministratori» di cui all’art. 120 bis CCII – Legittimazione a decidere in via esclusiva l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza – Sussiste – Necessità di previa convocazione dell’assemblea ai fini dell’istanza di liquidazione giudiziale – Esclusione.





Tribunale di Venezia, sez. spec. Impresa, decr. 18 giugno 2026 (dep. 1° luglio 2026)

L'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409 c.c. (oggi art. 2396 quater c.c.) rientra tra gli «amministratori» cui l'art. 120 bis CCII riserva, in via esclusiva, la decisione sull'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; egli può pertanto essere autorizzato dal tribunale a presentare istanza di liquidazione giudiziale della società, senza necessità di previa convocazione dell'assemblea. Quest'ultima, infatti, non ha titolo per impedire all'amministratore – anche giudiziario – di adempiere al compito su di esso gravante ex art. 2086 c.c., ossia di attivarsi per l'attuazione degli strumenti di regolazione della crisi di cui ravvisi i presupposti. Tale conclusione non muta per effetto della ricollocazione della norma nell'art. 2396 quater c.c., essendone rimasti immutati tanto il testo quanto la ratio.

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