Massima ordinanza (Trib. Venezia, Sez. Impresa, Collegio Farini/Marra/Boccuni, 19.5.2015, RG 109/2015):
Sequestro conservativo – Azione ex art. 146 l.f. – Responsabilità di amministratori, sindaci e attestatore ex art. 182-bis l.f. – Fumus boni juris – Criteri di quantificazione del danno da ritardata dichiarazione di fallimento – Aggravamento del dissesto – Danno equitativo
In sede cautelare, sussiste il fumus boni juris dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dell'attestatore del piano di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. quando risulti che: (i) l'impresa versava già in stato di dissesto e illiquidità al momento della presentazione dei ricorsi di ristrutturazione del debito; (ii) i piani di ristrutturazione erano caratterizzati da natura prevalentemente liquidatoria e da stime dei cespiti immobiliari palesemente non congrue rispetto al contesto di mercato, avendo l'attestatore acriticamente mutuato perizie datate senza adeguarli alla consolidata crisi del settore immobiliare; (iii) i sindaci, pur a conoscenza dello stato di assoluta illiquidità dell'impresa, hanno omesso di adottare le iniziative di cui all'art. 2409 c.c. per impedire l'aggravamento del dissesto.
Il danno causalmente derivante dal ritardato fallimento non può essere determinato con il criterio della differenza tra i netti patrimoniali riferita all'intero periodo intercorrente tra la perdita del capitale sociale e la dichiarazione di fallimento, dovendosi invece individuare, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., le specifiche poste debitorie contratte successivamente all'insorgenza dello stato di insolvenza che non sarebbero state assunte in caso di tempestiva declaratoria, ivi compresi gli interessi sui debiti pregressi maturati durante la pendenza delle procedure di ristrutturazione.
Ai fini della responsabilità civile extracontrattuale dell'attestatore, la fattispecie delittuosa di falsa perizia ex art. 373 c.p. non è applicabile all'attestatore nominato privatamente, figura distinta dal perito nominato dall'autorità giudiziaria; né è configurabile, per fatti anteriori all'introduzione dell'art. 236-bis l.f., la fattispecie di falso in attestazioni e relazioni concorsuali, che non opera retroattivamente. Sussiste tuttavia, in via contrattuale, la responsabilità dell'attestatore per inadempimento agli obblighi di diligenza professionale qualora abbia negligentemente omesso una valutazione aggiornata e prudenziale dei cespiti da liquidare, così concorrendo a ritardare la dichiarazione di fallimento.

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