L’arbitrato
è la forma di giustizia alternativa alla giurisdizione ordinaria, che consente
alle parti di far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che
non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
Il vantaggio dell’arbitrato consiste nella rapidità della decisione e nella
riservatezza della procedura.
Il
ricorso a questa forma di risoluzione dei conflitti è stabilito dalle parti attraverso
una convenzione stipulata per iscritto, che determina l’oggetto della
controversia. Può avere la forma di compromesso oppure di clausola
compromissoria inclusa in un contratto più ampio. La convenzione
d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero
di essi e il modo di nominarli.
L’arbitrato
è disciplinato dal codice di procedura civile (Libro IV, Titolo VIII c.p.c.), mentre
la costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione è disciplinata dal DM
34/2017.
Il
procedimento, affidato ad uno o più arbitri, può essere rituale, e terminare
con un lodo che abbia effetti di sentenza, oppure può avere carattere
solamente negoziale ed essere deciso secondo equità.
Salvo quanto disposto dall'articolo 825c.p.c., il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria e può essere messo in esecuzione con decreto del Tribunale del circondario sede dell’arbitrato.
La mediazione
è l’attività svolta da un terzo imparziale (organismo di mediazione), finalizzata
ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per
la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta
per la risoluzione della stessa.
L’istituto
è disciplinato dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Gli organismi
di mediazione sono enti abilitati dal Ministero della Giustizia a gestire
il procedimento di mediazione nelle materie previste dal suddetto decreto. Gli
organismi abilitati a fornire attività di mediazione sono iscritti in un apposito
registro, sono dotati di un regolamento di procedura e di un codice etico e
devono garantire il rispetto della riservatezza. Le indennità spettanti ai
mediatori sono stabilite in tabelle allegate al regolamento. Gli organici degli
organismi di mediazione sono composti da giuristi.
La mediazione è di tre tipi:
- obbligatoria (ex art. 5 del D.Lgs. n. 10/2010),
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle seguenti materie:
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera,
rete, somministrazione, società di persone e subfornitura; con alcune eccezioni
previste dalla legge: procedimenti di ingiunzione, di convalida o licenza di
sfratto, di consulenza tecnica preventiva, di opposizione all’esecuzione
forzata, procedimenti in camera di consiglio, procedimenti possessori, azione
civile esercitata nel processo penale, 'azione inibitoria di cui agli articoli 37 e 140-octies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- demandata dal giudice (ex art. 5 quater,
del D.Lgs. 10/2010), viene disposta dal giudice anche in corso di causa e fino
al momento di rimessione della causa in decisione ed è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale;
- volontaria, sulla base di una clausola di mediazione, contrattuale o statutaria.
La
convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti
convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via
amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo
L’istituto
è disciplinato dal Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132.
la
negoziazione assistita è di due tipi:
- obbligatoria,
è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di
risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di domanda di
pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, ad
eccezione dei procedimenti per ingiunzione o di consulenza tecnica preventiva,
di opposizione all’esecuzione forzata, nell’azione civile esercitata nel
processo penale o nei procedimenti in camera di consiglio o in quelli ex art. 696-bis c.p.c.
- facoltativa
(ex art. 6, DL 132/2014) per le soluzioni consensuali di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e
mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di
alimenti, salvo il caso in cui ci si trovi in presenza di figli minori, figli
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
ovvero economicamente non autosufficienti.
La
convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta, a pena di nullità, e deve
precisare:
a) il
termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso
non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori
trenta giorni su accordo tra le parti;
b)
l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.