Cautelare
Trib. Venezia, Sez. Spec. Impresa — 18 febbraio 2019 — dr. Lina Tosi — n. 285/2018 r.g.
Copia massima
Sequestro conservativo
Art. 146 l.fall.
Fumus boni iuris
Danno da mala gestio
Responsabilità amministratore
Nesso causale
SEQUESTRO CONSERVATIVO – AZIONE EX ART. 146 L.FALL. – FUMUS BONI IURIS – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI
In sede cautelare, il sequestro conservativo a garanzia dell’azione di responsabilità gestoria esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. non può essere concesso qualora il ricorrente non fornisca, neppure in via di fumus, la prova del danno secondo criteri causalmente correlati alle specifiche condotte addebitate all’amministratore. In particolare: (a) il danno conseguente all’occultamento contabile di perdite non può coincidere con la perdita medesima, atteso che il “maquillage” di bilancio non produce ma maschera la perdita; (b) il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare è utilizzabile solo ove sia allegata una condotta dell’amministratore idonea di per sé a determinare un danno di tale entità, ovvero – in via equitativa – nei casi in cui la contabilità sociale sia del tutto assente o complessivamente inaffidabile, e non già quando sia dedotta la sola inadeguatezza della documentazione di magazzino; (c) ove si addebitino la prosecuzione indebita dell’attività e il ricorso abusivo al credito, il danno deve essere misurato in relazione a questi specifici fatti, con indicazione del momento a partire dal quale tali condotte illecite si sono prodotte, momento che non può essere determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in sede cautelare se non in casi di quasi evidenza.